LEGGE N.151 DEL 19 MAGGIO 1975
A cura di Erika Basile

Questa storica riforma del diritto di famiglia ha compiuto da poco cinquant’anni dalla sua approvazione con la quale si è cambiata la concezione gerarchica e tradizionale della famiglia italiana, così come era delineata nel Codice Civile del 1942, e si è data finalmente attuazione
all’articolo 29 della Costituzione Italiana del 1948.
L’articolo 29, al suo secondo comma, recita “Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e
giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”.
Prima della riforma il marito è considerato il capo della famiglia con poteri decisionali e
patrimoniali predominanti, tanto da parlare anche di potestà maritale e genitoriale. Inoltre, al padre,
sulla scia del pater familias del diritto romano, è attribuito anche lo ius corrigendi nei confronti
della moglie e dei figli, per fini educativi e con l’uso della forza fisica. Ma già nel 1956 si è iniziato
a parlare, in ambito penale, di abuso dei mezzi di correzione e finalmente dal 1996 questo uso della
forza nei confronti dei membri della propria famiglia è previsto come reato di violenza domestica.
Dopo la riforma si è attuata, almeno sulla carta, la piena parità dei coniugi, ai quali sono
riconosciuti pari diritti e doveri. Infatti prima la moglie era in una posizione subordinata rispetto al
proprio marito,
ne assumeva il cognome e aveva un ruolo prevalentemente domestico e di cura
della famiglia. Dopo invece viene riconosciuta la collaborazione tra i coniugi nel mantenimento e
nella gestione della famiglia rilevando anche il lavoro casalingo della donna e la parità dei genitori
nei confronti dei figli. Si parla di condivisione delle decisioni importanti per la vita familiare.
Per quanto riguarda i figli, entrambi i genitori hanno l’obbligo di mantenere, istruire, educare ed
assistere moralmente i propri figli, ma le decisioni nei loro confronti devono essere assunte
nell’interesse dei figli stessi, “tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle
aspirazioni dei figli”. La potestà genitoriale, prima esercitata solo dal padre, è esercitata di comune
accordo da entrambi i genitori; infine, soltanto a partire dal 2012
si userà il termine responsabilità
genitoriale per sottolineare il dovere di cura e di mantenimento centrato sull’interesse dei figli
piuttosto che su un potere coercitivo dei genitori, superando definitivamente l’antica nozione di
patria potestà. Inoltre, con la legge n.54 del 2006 si è introdotto il principio dell’affidamento
condiviso dei figli ai genitori separati o divorziati, stabilendo come regola l’esercizio congiunto
della responsabilità genitoriale e non quello esclusivo e prevalente di uno solo di essi (nella
maggiorparte dei casi era la madre).
Inoltre, si è eliminata la distinzione tra figli legittimi, nati nel matrimonio, e figli illegittimi, nati
fuori dal matrimonio, ora chiamati naturali; e gradatamente si è passati ad una piena e sostanziale
equiparazione tra i figli legittimi e naturali (recente la normativa anche in materia successoria).
Per quanto riguarda il regime patrimoniale della famiglia, in passato la regola era il regime di
separazione dei beni, con la dote che la moglie portava al marito come contibuto agli oneri del
matrimonio. Invece adesso la regola è il regime della comunione legale dei beni per riconoscere e
valorizzare anche il lavoro domestico e soprattutto per tutelare il coniuge economicamente più
debole, salvo diversa scelta effettuata dai coniugi.
Infine la separazione tra i coniugi era ammessa solo per cause specifiche, ma con trattamenti
differenziati tra moglie e marito, come per esempio in caso di adulterio; adesso è diventata la
separazione più flessibile: non è legata solo a specifiche colpe, ma anche per intollerabilità della
convivenza. Per quanto riguarda invece il divorzio, in passato il matrimonio cessava soltanto con la
morte di uno dei conuigi.
Naturalmente rispetto alle norme tutte che regolano il regime giuridico delle famiglie, la realtà è
molto più variegata e differente, sempre in continua evoluzione e cambiamento. Un esempio tra tutti
sono molte oggi le famiglie monogenitoriali composte dalla sola madre con figli, la quale è tuttora il
soggetto economicamente più debole per una miriade di motivi, tra i quali: la madre si occupa
esclusivamente della cura dei propri figli e ha uno stipendio più basso rispetto ai propri colleghi
maschi. Il legislatore dovrebbe tempestivamente adeguare la realtà giuridica a quella sociale.
