A cura di Erika Basile

La legge n.71 del 29 maggio 2017 rappresenta il testo normativo più importante per la prevenzione e la lotta al fenomeno del cyberbullismo, anzi è stata la prima legge in Europa ad occuparsi di questo argomento. Recentemente il Parlamento ha approvato la legge n.70 del 17 maggio 2024, prevedendo espressamente l’applicazione di tutte queste norme anche al fenomeno del bullismo.
L’articolo 1 così definisce il cyberbullismo: “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minori, realizzata per via telematica.” Include anche la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto uno o più componenti della famiglia della vittima, con il fine di isolarla, provocando danni o mettendola in ridicolo.
Il “bullismo”, invece, include aggressioni o molestie reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all’autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni. Il comportamento del bullo deve essere intenzionale, ripetitivo e persistente, tale da mirare deliberatamente a far del male o danneggiare qualcuno. La modalità diretta si manifesta in prepotenze fisiche e/o verbali. La forma indiretta di prevaricazione riguarda una serie di dicerie sul conto della vittima, l’esclusione dal gruppo dei pari, l’isolamento, la diffusione di calunnie e di pettegolezzi. In particolar modo si deve creare una situazione di disparità di poteri tra il bullo e la vittima.
Le scuole svolgono un ruolo fondamentale nella lotta contro il cyberbullismo ed il bullismo perchè sono il luogo dove i giovanissimi trascorrono molto tempo e rappresentano anche un motivo ulteriore di aggregazione degli stessi attraverso i social. Pertanto ogni istituto scolastico è tenuto a promuovere l’educazione all’uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all’utilizzo delle tecnologie informatiche. I regolamenti scolastici devono includere sanzioni disciplinari per atti di cyberbullismo e di bullismo, commisurate alla gravità dei comportamenti posti in essere.
Viene poi previsto dalla nuova legge il potenziamento del servizio di supporto psicologico agli studenti per favorire lo sviluppo e la formazione degli studenti e per prevenire situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie.
Se un dirigente scolastico, per esempio, viene a conoscenza di atti di bullismo o cyberbullismo, è tenuto a informare tempestivamente i genitori e a promuovere adeguate iniziative di carattere educativo nei confronti dei minori coinvolti. Nei casi più gravi, se si tratta di condotte reiterate o se le iniziative di carattere educativo adottate dalla scuola non hanno avuto esito positivo, il dirigente scolastico deve rivolgersi alle autorità competenti e viene emanato il cosiddetto provvedimento di ammonimento dal prefetto. Il Tribunale per i minorenni potrà disporre lo svolgimento di progetti di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali.
Concludo con le parole di Pagliari, “il bullismo e il cyberbullismo sono quasi sempre figli della superficialità, dell’inconsapevolezza e dell’assenza di un semplice pensiero, perchè come diceva Hannah Arendt il male è banale perchè non richiede pensieri”.
