EQUITA’ FISCALE ANNEBBIATA
A cura di Fabrizio Bernardini

La rubrica “Piccole Imprese, Grandi Scelte” nasce con l’obiettivo di offrire, ogni mese, uno sguardo concreto e operativo sul mondo delle micro e piccole imprese italiane, analizzandone criticità, opportunità e strategie di rilancio. Un appuntamento fisso per chi vuole comprendere e migliorare la gestione della propria attività, attraverso esperienze, dati e strumenti professionali.
Il delicato tema (politico?) dell’equità fiscale viene discusso da decenni dalla letteratura tributaria italiana. Si tratta di vere e proprie asimmetrie sistemiche: non tanto difetti tecnici, ma scelte di politica fiscale che inevitabilmente creano cortocircuiti tra il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.) e la concreta esigibilità del prelievo.
Proviamo a riflettere su alcuni casi pratici:
1. sul fronte della riscossione: chi non ha, non paga!
Il tema della prima casa impignorabile è l’esempio più noto. L’art. 76 del DPR 602/1973 vieta all’agente della riscossione di espropriare l’unico immobile di proprietà del debitore, non di lusso, adibito a uso abitativo e dove il debitore risiede anagraficamente. La conseguenza paradossale è che chi possiede solo la prima casa è in posizione più protetta di chi possiede solo, ad esempio, un piccolo capannone strumentale o una seconda casa modesta: quest’ultimo subisce l’esecuzione, il primo no. Pensiamo a chi ha sperperato i propri soldi in vizi propri e ha scelto di non avere altre proprietà diversa da quella dell’abitazione principale, accumulando debiti tributari; ebbene questo soggetto viene premiato, conservandogli la stessa abitazione. Un altro soggetto è stato più parsimonioso e si è costruito una seconda piccola casa, ebbene, in presenza di debiti tributari rischia di rimanere fuori casa. Ma andiamo oltre, se la seconda o terza casa costruita dal debitore fiscale fosse stata trattata astutamente in modo che non sia a lui riconducibile, il premio fiscale lo riceverebbe lo stesso. La norma nasce per ragioni sociali condivisibili, ma produce una inequità fiscale che fa male all’imprenditoria.
Un’altra faccia della medaglia: la rottamazione delle cartelle, riproposta in versioni successive, di fatto premia chi non ha pagato per anni attendendo la sanatoria, e penalizza chi ha pagato regolarmente o ha definito subito. È un’incoerenza temporale del sistema: la norma finalizzata ad una veloce riscossione, scoraggia il rispetto degli obblighi nel periodo “normale” perché il sistema poi rimette ciclicamente sanzioni e interessi.
2. sul fronte degli adempimenti
Quando l’Agenzia delle Entrate deve rimborsare un credito, gli interessi corrisposti al contribuente sono storicamente molto più bassi rispetto al tasso che il contribuente paga in caso di rateazione o di iscrizione a ruolo. C’è quindi un’asimmetria tra interessi attivi e passivi rispetto al medesimo Erario.
Il divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti (proprio l’art. 31) ne è un caso emblematico. La logica della norma è comprensibile, ma il risultato è che il contribuente in temporanea tensione di cassa, che ha un credito IVA reale e spettante, non può usarlo per pagare un’imposta corrente se ha un ruolo scaduto: deve prima pagare il ruolo (con risorse che non ha), generando una spirale che porta a ulteriori ruoli scaduti.
3. sul fronte sanzionatorio: l’omesso versamento
Una delle incoerenze più studiate riguarda il trattamento dell’omesso versamento di IVA dichiarata (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000). Il contribuente che dichiara correttamente l’imposta ma non riesce a versarla è punito penalmente sopra una certa soglia (oggi 250.000 euro per IVA, ridotta dal D.Lgs. 87/2024); chi invece evade fin dall’inizio, omettendo del tutto la fatturazione e la dichiarazione, sotto le soglie di rilevanza penale è perseguito solo amministrativamente. Il risultato pratico è che, in certe fasce di importo, dichiarare e non pagare è penalmente più grave che non dichiarare affatto.
Più in generale, esiste un’asimmetria sanzionatoria tra omissioni dichiarative e violazioni di versamento. La giurisprudenza e la riforma del 2024 hanno parzialmente ridotto il divario, ma la struttura resta: chi è trasparente con il fisco ma in difficoltà finanziaria è trattato in modo non proporzionato rispetto a chi opera nel sommerso.
4. sul fronte del reddito: imprese
Il regime forfettario aggiunge un ulteriore livello: chi sta entro i 85.000 euro di compensi paga il 15% (5% per i primi cinque anni) sostitutivo, senza IRAP né IVA. Un imprenditore in regime ordinario con lo stesso reddito può arrivare a un’aliquota marginale del 43% più addizionali. Si pensi ad un parrucchiere che in regime forfettario applica i prezzi di mercato ma senza assoggettamento ad IVA: oltre al risparmio immenso di IRPEF, ha guadagnato in più al parrucchiere in regime ordinario, il 22% di IVA che rimane nelle proprie tasche. . La scelta è di politica fiscale, ma genera un salto di carico fiscale tra forme di reddito che il principio di capacità contributiva non spiega facilmente.
5. Sul fronte del patrimonio
L’IMU colpisce gli immobili (eccetto la prima casa non di lusso). Non esiste invece un’imposta patrimoniale generalizzata sui beni mobili: ricchezza mobiliare, opere d’arte, oro, criptovalute (queste ultime con regime fiscale specifico introdotto dalla L. 197/2022) sfuggono in larga parte a un prelievo patrimoniale ordinario. Due famiglie con la stessa ricchezza, una concentrata in immobili e l’altra in attività finanziarie o beni rifugio, hanno un carico fiscale molto diverso. Per di più, si tende ad aumentare il carico fiscale a chi produce reddito col proprio impegno ed ingegno, rispetto a colui che lo produce attraverso investimenti finanziari (tassati col 26% fisso), con evidenti ripercussioni negative sulla leva ed incentivo all’imprenditorialità e al lavoro.
6. Sul fronte processuale e dei controlli
L’onere della prova, formalmente posto a carico dell’Agenzia dall’art. 7, c. 5-bis del D.Lgs. 546/92 introdotto dalla L. 130/2022, nella pratica processuale resta spesso “invertito” attraverso il sistema delle presunzioni legali relative (movimenti bancari, redditometro nelle sue varie versioni, indagini finanziarie). Il contribuente è chiamato a giustificare ogni accredito sul conto, in deroga alla regola generale.
I tempi della giustizia tributaria, pur migliorati con la riforma del 2022, restano lunghi. Nel frattempo, l’iscrizione a ruolo provvisoria a un terzo dell’imposta accertata (dopo la sentenza di primo grado favorevole all’Ufficio si sale a due terzi) può mettere in difficoltà finanziaria il contribuente prima che la pretesa diventi definitiva
Quindi, possiamo capire attraverso pochi esempi come certe asimmetrie, dimostrino un sistema a due velocità: una alta intensità formale e sanzionatoria per chi opera in chiaro ed è strutturato (imprese, professionisti, dipendenti), e una bassa effettività della riscossione verso chi opera nel sommerso o non ha attivi aggredibili.
Il paradosso è che il sistema rischia di colpire la lealtà fiscale più che l’evasione: chi è dentro al sistema viene controllato, sanzionato e talvolta penalizzato anche per disallineamenti formali; chi è fuori dal sistema o privo di patrimonio resta in larga misura intoccabile.
Va detto, che la riforma fiscale 2023-2024 (Legge delega 111/2023 e decreti attuativi) ha iniziato a ridurre alcune di queste tensioni — generalizzazione del contraddittorio, riscrittura delle sanzioni, riforma dello Statuto — ma il quadro complessivo resta caratterizzato da queste tensioni strutturali.




