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Riforma costituzionale “Vescovi” e un nuovo regime tributario

Articolo 53 (della riforma costituzionale depositata il 4 luglio al Senato della Repubblica)

1. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

2. Il sistema tributario è strutturato a livello federale, statale e comunale ed è informato a criteri di progressività.

3. I redditi percepiti non possono essere tassati in misura superiore al 10 per cento a livello federale, al 15 per cento a livello statale e al 5 per cento a livello comunale.

Un’autentica rivoluzione!

Pochi punti chiari per far capire ai lettori quale cambiamento copernicano si sta ventilando.

Il nuovo art. 53 Cost. mantiene l’equo principio di progressività volto a fare pagare di più chi maggiormente guadagna, con modifiche del testo, però, autenticamente innovative.

La tassazione avverrà su tre livelli: federale, statale e comunale. Come detto in un precedente articolo la Federazione è lo Stato centrale mentre gli Stati sono le ex Regioni.

Per ognuno d questi tre livelli è stabilito un limite invalicabile di tassazione: 10 per cento a livello federale; il 15 per cento per gli Stati e il 5 per cento in relazione alle amministrazioni comunali.

La somma delle tre soglie conduce al limite complessivo di imposizione del 30 per cento, avvicinandosi in tale stregua al tendenziale paradigma tributario statunitense massimo del 33 per cento.

La locuzione “redditi percepiti” si coniuga a “cosa” si debba tassare con una nota spaziale che indurrà fatalmente il Legislatore ad una riflessione sull’assillo di molti Governi del globo, ossia sulla necessità di riscuotere le imposte ai giganti del web (Google, Amazon, Facebook, etc). Il vocabolo “percepiti” argina grandemente  l’evasione fiscale in quanto, anche qualora la sede legale, l’ubicazione del server o  il luogo  di prevalente svolgimento  di attività o forniture di servizi di una azienda, società o  impresa siano al di fuori del territorio italiano, ciò che prevale ai fini della individuazione del soggetto imposto e della basa imponibile è solo e soltanto dove il reddito sia acquisito, ricevuto, introitato, ossia dove il pagamento sia effettuato o la somma liquidata. La percezione di un reddito in Italia rende l’Agenzia della Entrate automaticamente ente impositore di quanto ricevuto, ad esempio, da Amazon a titolo di corrispettivo dell’acquisto on line di un libro riconducibile al territorio nazionale (ID, cella telefonica o altro mezzo di identificazione telefonica, elettronica o telematica italiano).

Grazie a questa possente novella costituzionale le casse dello Stato saranno sensibilmente rimpinguate dalla riscossione dei tributi sugli immani guadagni dei mostri sacri della Rete, oltre che dal probabile incremento della platea imponibile per la vistosa riduzione delle aliquote fiscali (c.d. “curva di Laffer”)

Prof. Fabrizio Giulimondi