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Un diverso parlamento per una repubblica presidenziale federale.

Le Assemblee, con la riforma costituzionale palingenetica “Vescovi”, mantengono a livello linguistico, con un “piccolo” ritocco aggettivale (sostanzialmente rilevantissimo), la stessa dicitura attuale: “Il Parlamento federale si compone della Camera dei deputati e del Senato federale.”.

Il Senato così come lo abbiamo conosciuto non esisterà più, cambiando radicalmente volto. Non è più la Camera Alta di origine romana (il Senatus Populusque Romanus), presente in molti ordinamenti europei, bensì il ramo del Parlamento espressione degli Stati, i cui componenti sono eletti su base territoriale statale, al pari dei Länder tedeschi, similmente al Bundestrat germanico.

I senatori sono 220 a fronte degli attuali 315: il numero di 200 componenti anticipa il risultato (fatalmente favorevole) del referendum costituzionale c.d. “taglia poltrone” dei prossimi 20-21 settembre, cui si aggiungono 20 eletti nella circoscrizione “Estero” (non più attribuiti alla nuova Camera dei deputati).

La figura – molto discussa negli ultimi anni – dei senatori a vita viene soppressa.  Il senatore a vita, come ex Presidente della Repubblica o nominato (nel numero massimo di cinque unità) dal Capo dello Stato fra coloro che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, doveva svolgere –  secondo i Padri Costituenti –  il ruolo di illuminare l’Aula nel prendere decisioni nel modo più saggio possibile su temi di notevole delicatezza; invero, si è trasformato, troppo spesso, in chi supporta Governi con maggioranze politiche friabili. Il senatore a vita non avrebbe dovuto mai operare in campi resi peculiari dalla caratterizzazione politica, mentre lo abbiamo visto votare mozioni di fiducia o sfiducia e questioni di fiducia legate alla approvazione di atti normativi, entrando, di fatto, a gamba tesa in azioni squisitamente partitiche, di parte, ben lungi dalla sua originaria funzione.

Senato federale e Camera dei deputati si allontanano di molto rispetto al vecchio assetto, per composizione e durata, oltre che per competenze dei rispettivi Presidenti, ad eccezione per l’età in relazione all’elettorato attivo, 18 anni (richiesta oggi per la Camera), prevedendola anche per l’elettore dei senatori (occorrendo oggi 25 anni). L’età per l’elettorato passivo rimane, invece, diversificata: 25 anni per essere eletti deputati e 40 anni per l’elezione al Senato federale (spessa età di 40 – e non più di 50 – è prevista per l’elezione del Presidente della Repubblica, che ricoprirà parimenti le vesti di Capo di Governo, eletto direttamente dal corpo elettorale, dandosi vita, finalmente, ad una Repubblica federale e presidenziale).

Grande differenza  si individua fra i due rami del Parlamento, oltre nel numero di componenti (abbiamo visto essere 220 i senatori e 400 i deputati, anche qui corrispondenti a quelli previsti dalla già citata riforma costituzionale c.d. “taglia poltrone”), persino nel tipo di composizione, mobile in Senato: similmente al Senato americano in cui si vota ogni due anni con il ricambio di 100 senatori, anche nel Senato Federale italiano la composizione sarà mobile in quanto il voto per la sua elezione  avverrà contestualmente a quello  dei singoli Parlamenti statali, con un costante, quindi,  cambiamento di senatori federali,  rimanendo inalterato, nel complesso, il numero di 220.

L’elezione del Senato federale è correlata a quella dei singoli Parlamenti statali. Ogni elettore vota i componenti del Senato federale del proprio Stato di residenza lo stesso giorno del voto del proprio Parlamento nazionale: l’elettore di ogni singolo Stato, quando elegge il Parlamento del proprio Stato di residenza (con una scheda), elegge anche (con un’altra scheda) un certo numero di candidati -provenienti da quel medesimo Stato – che andranno a ricoprire il ruolo di senatori, ossia di componenti del Senato federale.

Esempio: l’elettore dello Stato del Lazio ha due schede, una per eleggere il Parlamento statale del Lazio e l’altra per eleggere i componenti del Lazio che andranno a ricoprire la carica di senatori nel Senato federale; ogni volta che uno Stato vota per il proprio Parlamento statale vota anche per la propria componente di senatori di quello Stato che andranno ad integrare la composizione del Senato Federale.

Il numero minimo di senatori per ogni Stato deve essere non meno di 5, con numeri più bassi per gli Stati della Valle d’Aosta (1) e del Molise (2).

La Camera dei deputati, infine, mantiene la stessa durata della attuale Assemblea, ossia cinque anni, mentre è inevitabile che il Senato non abbia una durata prefissata, anzi, non abbia proprio una durata essendo a ciclo continuo, in ragione del fatto che la sua composizione muta ogni volta il corpo elettorale di uno Stato si esprima per eleggere il proprio Parlamento statale, parimenti al Senate statunitense.

La prossima volta ci intratterremo sul nuovo Governo federale presidenziale.

Prof. Fabrizio Giulimondi