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Processo penale in Italia: più difetti che pregi

Quando nel lontano 1988 il nostro ordinamento decise di recepire il molto più collaudato modello processuale penale anglosassone, rammento che la scelta sul momento non convinse del tutto molti giuristi dell’ epoca che manifestavano sincere perplessità in ordine alla compatibilità di quel tipo di processo rispetto al nostro sulla base di considerazioni, oltre quelle  più eminentemente dottrinali,  che ritenevano quel tipo di  “processo all’ americana, alla Perry Mason per intendersi, mal attagliato nella sua celerità, oralità, e soprattutto con la sua tendenza a contrattare le pene, rispetto alla nostra rituale e curiale pratica giudiziaria.

Sta di fatto che mentre da un lato il nostro processo penale diveniva almeno formalmente accusatorio rispetto al codice di rito inquisitorio previgente, ci si è ben presto resi conto attraverso le continue novelle al testo originario che l’ attuale processo penale vigente in Italia ha ereditato dal sistema anglosassone poche delle tante virtù e assai molto dei pochi vizi.

Ne sono la riprova le lungaggini croniche dei processi, le tante prescrizioni ed i tanti, troppi, errori giudiziari a cui si assiste impotenti e che porta l’ Italia ad essere ripetutamente condannata dalla Corte Europea per violata giustizia così come le recenti indecenti scarcerazioni disposte (per il vero a termini di legge) nei confronti di pericolosi boss mafiosi.

Per la sola ingiusta detenzione a seguito di sentenze di condanna, ammontano a 43 i milioni di euro versati nel 2019 dall’ Italia a titolo di risarcimento danni e nel solo 2018 sono stati liquidati indennizzi per un totale pari a 18,7 milioni di euro e l’ Italia dopo Russia e Turchia è il Paese ad avere a proprio carico il maggior numero di sentenze di condanna a proprio carico. E, si badi bene, limitatamente alla richieste, si tratta di un cosiddetto numero oscuro o, se vogliamo, la punta di un iceberg di ben più ampie dimensioni, drammaticamente completo in termini di ingiustizia e mancanza di tutele per il cittadino che spesso rinuncia ad agire. L’ indennizzo ad esempio per legge non è riconosciuto allorchè venga ritenuto a qualsiasi titolo che l’ indagato abbia in qualche modo concorso ad indurre in errore il giudice. E questo anche allorchè abbia incautamente ricorso alla facoltà di non rispondere.

Se poi a questo aggiungiamo apodittiche motivazioni,non episodiche, della giurisprudenza di merito (vedasi soltanto da ultimo la scarcerazione disposta da un Tribunale del Riesame perché lo spaccio di stupefacenti era il solo modo possibile per procurarsi un sostentamento economico o vuoi anche perché un africano non è in grado di sapere che è vietato stuprare una ragazza nel parco o ancora perché soggetti arrestati per reati di terrorismo vanno assimilati e quindi trattati alla stregua di guerriglieri) direi che il panorama oltre che sconcertante è disarmante.

Ma quello che più sconcerta è l’ assoluta mancanza di qualsivoglia responsabilità civile da parte dei magistrati anche nei casi di colpa grave o gravissima. Farla valere varrebbe poi prima dimostrare la sussistenza stessa della colpa da rilevarsi in via disciplinare ma anche qui le relative azioni disciplinari presso il Consiglio Superiore della magistratura, per lo più promosse dall’ organo politico più che dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, negli ultimi tre anni sono state solo 53 e da queste non è arrivato nessun ammonimento.  

Non voglia apparire questo come un disconoscimento all’ altissimo valore che la stragrande maggioranza dei magistrati che con abnegazione, senso del dovere e assai spesso pagando il prezzo della propria vita, dedicano la loro vita in nome della giustizia e della legalità assai spesso con pochissime risorse sia in termini di mezzi che di persone.

Ciò non toglie che il sistema, così come emerso dai recenti scandali che hanno coinvolto l’ organo di autogoverno dei giudici, è costruito in maniera tale che più che la preparazione, la professionalità ed il lavoro svolto premia piuttosto l’ì appartenenza ad una determinata corrente piuttosto che ad un’altra o, peggio ancora, non premia affatto, anzi dimentica, quei magistrati che non fanno parte di alcuna corrente come avviene in una qualsiasi vicenda di carattere squisitamente politico.

Eppure il continuo richiamo e le rivendicazioni di autonomia da parte dei magistrati in virtù del dettato costituzionale pare dimenticare che la separazione delle carriere a rigor di logica ha un senso di civiltà giuridica nel moderno Stato di diritto allorchè è sia solo la funzione giurisdizionale in senso stretto  ad essere doverosamente indipendente e non certo chi nel processo assume la veste di parte a meno che non si voglia giocare con le parole. L’ attuale modello processuale di cui l’ Italia si è dotata, lo si ricorda un modello accusatorio, vede accusa (il pubblico ministero, leggasi la Procura della Repubblica ed i magistrati che ne fanno parte) e difesa (l’ indagato, l’ imputato ed il suo difensore) posti sullo stesso piano con il giudice, egli si terzo ed imparziale e per il quale, e solo per il quale, dovrebbe riconoscersi autonomia ed indipendenza dai restanti poteri. Non si comprende altrettanta indipendenza o esigenza di indipendenza nei confronti di un soggetto parte che corrisponde alla pubblica accusa in nome e per conto dello Stato che si vuole qui Stato apparato. E su questo e sull’ esigenza di separazione delle carriere molto e molto più autorevolmente è stato detto che credo ci sia poco altro da aggiungere tanto starebbe nella natura delle cose.

Il fatto è che a parte questa incongruenza in punta di diritto, ci si dimentica che comunque lo si voglia considerare il potere giurisdizionale rispetto ai poteri legislativo ed esecutivo ed ora anche di indirizzo, al pari degli altri poteri è un  modo di essere e di articolarsi dello Stato come ente sovrano nella sua interezza.

La suddivisione dei poteri va posta ed è stata storicamente posta a garanzia del cittadino e non certo per far si che una parte paralizzi l’ altra. L’ ossequio al rispetto della Carta Costituzionale e delle leggi implica infatti che al giudice spetta l’ interpretazione della legge e la sua applicazione al caso concreto attraverso la sentenza ma non certo implica juris et de jure il fatto che l’ interpretazione possa piegarsi ad una ratio legis mai voluta dal legislatore stesso per piegarla a precise ideologie o personalismi: diversamente dovrebbe essere un atto politico, questo si libero nel fine, ma non certo un atto giurisdizionale.

Ciò vuole  dire che l’ interpretazione delle leggi non può essere tale da stravolgere esse stesse al punto di  giungere a conclusioni di merito come quelle sopra citate a titolo di  esempio che letteralmente stravolgono il diritto in quanto, diversamente  ne va a scapito anche del più comune senso del pudore oltre che puro buon senso.

La suddivisione dei poteri nell’ unicità dello Stato implica in definitiva che non vi può essere un potere dello Stato contro un altro potere di esso in quello che è il richiamo ai suoi principi generali dell’ ordinamento che come tali vanno salvaguardati nella loro interezza e non certo messi in discussione senza che non ne derivi alcuna conseguenza.

Non si può da una parte adottare sempre ad esempio provvedimenti a difesa degli interessi nazionali e di autotutela dello Stato da una parte e dall’ altra vedere dall’ altra parte un ‘ altro pezzo dello Stato che va contro il primo confondendo un atto formalmente amministrativo e sostanzialmente politico per un atto amministrativo tout court come avvenuto ad esempio  nella decisione politica di chiudere i porti nazionali. Decisione tra l’ altro salvaguardata anche a livello di diritto internazionale laddove le Autorità avevano stabilito che vi era si il dovere di prestare assistenza ma non certo quello di dover far sbarcare soprattutto laddove vi sono questioni di politica internazionale che vedo o il nostro Stato in prima linea nella revisione della convenzione di Dublino utilizzata come grimaldello per sfondare indiscriminatamente la nostra porta di casa anche travolgendo i suoi custodi.  

Ma a parte il vero senso delle cose, a parte quanto emerge di una funzione spesso piegata ad interessi politici di parte ed emersi assai chiaramente dalle intercettazioni rese ora note, rimane ancora una volta la necessità di rinnovamento di fondo che riguarda piuttosto, come più volte annunciato  la stessa nostra forma di Governo, l’ esigenza di ridisegnare la stessa architettura politico amministrativa e le relazioni tra i poteri che discendono da quella primaria esigenza di rimettere mano ad una Costituzione che, salvaguardati i diritti irrinunciabili della persona, è ormai distante anni luce rispetto al comune sentire di oggi rispetto a quel comune sentire anche sociale ed al clima da cui quella attuale prese consistenza. Una Costituzione sostanziale quella di oggi assai distante da quella che è la vigente Costituzione materiale che si vuole da più parti novellare.

I problemi della giustizia di oggi, a ben vedere sono parte degli stessi problemi di governabilità di ieri di oggi e di domani: un sistema malato non potrà mai essere in grado di intervenire su se stesso. Di qui l’ esigenza di ritornare alle origini, alla funzione costituente della nostra stessa ragion di Stato che recuperi sovranità, autoritarietà (in senso di autorevolezza), unità nelle diversità, efficienza ed efficacia del provvedere e, soprattutto che ridia dignità ai cittadini, alla loro esigenza di iniziativa economica  e di libertà (nello Stato e non dallo Stato) e, e soprattutto nella loro esigenza di tutela dei loro diritti.

La giustizia si rammenta dovrebbe pronunciarsi in nome del popolo. Dubito che il popolo chiamato a pronunciarsi possa mai condividere certe sentenze fatte in loro nome, Affermare il contrario può stare solo nella mente di chi quelle sentenze le ha prodotte….ma…..è bene dirlo….quello non è e non può essere lo Stato.

Mauro Mancini Proietti