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28/05/2021 — INQUADRAMENTO GIURIDICO DI UNA TRAGEDIA

Ho intenzione, in maniera sintetica e spero chiara, di illustrare le fattispecie criminose e i risvolti penali implicati nelle ipotesi di reato configurate dalla Procura della Repubblica di Verbania, in merito al terrifico disastro che ha visto precipitare una funivia sul massiccio del Mottarone in Piemonte.

Parliamo di una ipotesi ventilata dai pubblici ministeri e che ha visto il fermo di tre indagati (almeno al momento in cui scrivo), ipotesi, ovviamente, tutta da verificare, seppur già, almeno in parte, confermata dalle prime ammissioni di costoro. Mi attenderò, pertanto, ad una descrizione didattico-didascalica degli aspetti giuridici coinvolti.

Foto Ufficio stampa Vigili del Fuoco/LaPresse 23 maggio 2021 Stresa – Piemonte, Italia cronaca Precipita la funivia Stresa-Mottarone. Vigili del fuoco e soccorso alpino sul posto. Il cedimento della fune a 300 metri dall’arrivo in montagna. La cabina è precipitata in una zona impervia e boscosaDISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

In un primo momento il delitto iscritto nel registro senza indicazione di indagati è stato quello di omicidio plurimo colposo (14 viaggiatori deceduti) e lesioni gravissime colpose (il bambino superstite).

Il colpo di scena fra la notte del 25 e 26 maggio ha fatto prefigurare un ulteriore delitto, ossia quello previsto dall’art. 437 c.p.: rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro.

Non bisogna farsi ingannare dalla rubrica della disposizione, ossia dal nome, dal titolo del reato, che sembra applicare la norma soltanto alle ipotesi di violazione di prescrizioni anti-infortunistiche sui luoghi di lavoro. Basta leggere il suo contenuto, che qui riporto, per capire che non è così: “1. Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. 2. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.”.

Come si può notare, l’articolo in esame sanziona l’inottemperanza a misure non solo volte ad ovviare ad infortuni sui luoghi di lavoro, bensì anche a disastri. Il legislatore penale non fornisce una definizione univoca di disastro, ricavabile, invece, dalle disposizioni codicistiche e normative. Possiamo qualificare “disastro” un accadimento lesivo di vaste proporzioni, astrattamente idoneo a porre in pericolo la pubblica incolumità, consistente in un macro-evento di danneggiamento di beni, che pregiudica l’integrità fisica o la vita di un numero indeterminato di persone.

Questa figura delittuosa è un c.d. reato proprio, in quanto commesso da un profilo determinato di autore, avente una sua qualifica specifica (e non da chiunque), ovverosia da un imprenditore o dai suoi collaboratori. Esso consiste in due ipotesi: una omissiva, intesa come un “non fare ciò che si dovrebbe fare” (“Chiunque omette“); l’altra commissiva, ossia il compimento di una azione (“rimuove o li danneggia“). La prevenzione di disastri (o di infortuni sul lavoro) può essere compiuta, pertanto, o rispettando una serie di cautele di ordine tecnico e comportamentale, oppure non ponendo in essere condotte che espongono al pericolo della realizzazione di disastri (o infortuni sul lavoro).

L’azione o l’omissione minacciano la pubblica incolumità, caratterizzata dalla indeterminatezza e non dal numero rilevante di persone che si possono trovare in una situazione di pericolo. Ciò che interessa è il pericolo potenziale che può abbracciare una quantità indeterminata di soggetti offesi, non quanto sia estesa o meno.

La tesi della Procura è molto più grave di quella iniziale. L’omicidio e la lesione colposa – formulate nelle prime ore dell’inchiesta – presuppone l’elemento piscologico della colpa, che sussiste quando l’evento non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Nel caso l’evento sia preveduto (ma assolutamente escluso il suo compimento) viene a determinarsi una aggravante dell’omicidio colposo o della lesione colposa, chiamata colpa cosciente.

Del tutto diverso quanto previsto e punito dalla “sopravvenuta” configurazione del reato di cui all’art. 437 c.p.

Nel caso della funivia di Stresa, secondo il quadro di indagine disegnato ad oggi dai magistrati, gli indagati hanno dolosamente posto in essere condotte volte a rimuovere i sistemi di sicurezza e di frenaggio della funivia, al fine di aggirare una preesistente anomalia tecnica, ed evitare, così, di chiudere l’impianto proprio nel momento delle riaperture: la mancata attivazione dell’apparato di emergenza ha condotto allo scivolamento e alla caduta della cabina.

Cambia tutto! Si passa dal un reato di tipo colposo ad uno di natura dolosa. Per quanto possano concorrere i due profili delittuosi, il secondo surclassa il primo. Un crimine è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione. Dolosamente, secondo la Procura, si è rimosso il meccanismo frenante della funivia, comportamento al quale si applica il primo comma dell’art. 437 c.p., cagionando il pericolo del verificarsi di un disastro che non necessita, però, che si verifichi necessariamente; qualora si dovesse verificare, allora “scatta” il secondo comma: “Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.”.

Le 14 vittime e il gravissimo ferimento di un bambino rientrano nella dimensione del disastro, conseguenza della precedente dolosa rimozione di impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenirlo.

Al pari della esistenza della colpa e della colpa cosciente come sua forma aggravata, si registrano diverse intensità di dolo, fra cui il dolo eventuale.

La conoscenza della disattivazione del blocco che avrebbe impedito lo slittamento subitaneo e lo sgancio improvviso della cabina verso il precipizio, può far ipotizzare l’attribuzione a titolo di dolo eventuale del disastro e delle sue nefaste conseguenze (ex art. 437, comma 2, c.p.) agli indagati: i presunti rei non volevano (direttamente) quei terribili esiti, ma, rimuovendo l’ostacolo materiale al loro conseguimento, ne hanno accettato il rischio della verificazione. Mentre nella colpa cosciente si prevede la possibilità che accada un evento pregiudizievole escludendone drasticamente il raggiungimento, il dolo eventuale, che si può paventare in questo caso, fa supporre che i tre fermati, anche se non volevano affatto la caduta della funivia e la morte ed il ferimento delle persone trasportate, non avendo reso operativo il “freno di emergenza”, hanno accettato la possibilità della realizzazione della tragedia.

Ad oggi non vi sono colpevoli accertati (ricordo l’art. 27 Cost.), non è da escludere che saranno individuati correi e nuove qualificazioni giuridiche penali dei fatti, ma non posso non esprimere un sincero ed angustiato augurio, nel ricordo del Cermis, perché si possa giungere, in tempi ragionevoli, all’accertamento della verità e ad una risposta rigorosa, in termini di giustizia, ad una dramma che, come oramai pare, era evitabile.

prof. Fabrizio Giulimondi

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