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06/02/2021 — QUALCHE DELUCIDAZIONE SUL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL GOVERNO

Le norme che presiedono il procedimento di formazione del Governo sono in gran parte non scritte e frutto di convenzioni costituzionali (fonti di diritto).

Il discorso si applica sia qualora si debba dare vita ad un Governo frutto di elezioni appena svoltesi, sia in caso di crisi di Governo necessitandone uno che lo sostituisca (al pari delle note vicende di queste settimane che vedono coinvolto il Governo Conte bis).

Il Presidente della Repubblica deve procedere alla nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di quest’ultimo, dei Ministri (art. 92, comma 2, Cost.). Il profilo dell’eligendo Presidente del Consiglio deve coagulare intorno a sé sufficienti forze parlamentari per ottenere la fiducia da entrambi i rami del Parlamento (Camera dei deputati e Senato della Repubblica) (art. 94 Cost.), dovendola mantenere per tutta la durata quinquennale del mandato (art. 60, comma 1, Cost.).

Il Presidente della Repubblica utilizza il percorso istituzionale delle consultazioni per individuare la personalità politica più capace –  alla luce delle elezioni e della composizione parlamentare che ne è venuta fuori – di formare un nuovo Governo, ottenere la fiducia parlamentare e rimanere in carica per tutto il periodo del mandato.

Le consultazioni si realizzano tramite l’audizione da parte del Presidente della Repubblica prima degli ex Capi di Stato, poi dei vertici dei partiti e dei gruppi parlamentari.

Al termine delle consultazioni il Capo dello Stato può:

  1. se le urne hanno chiaramente espresso un vincitore (basta pensare al Governo Prodi nel 2006 ed ai Governi Berlusconi 2001 e 2008), nominare direttamente il Presidente del Consiglio, che accetta con riserva per prassi costituzionale, predispone la squadra dei Ministri e propone la loro nomina al Presidente della Repubblica (che, salvo particolari “criticità”, vi provvede), sciogliendo così la riserva; il Governo dovrà completare la squadra con i Vice Ministri ed i Sottosegretari di Stato, per poi presentarsi alle Camere per riceverne la fiducia con la maggioranza semplice (un voto di più);

2)  se il Governo non dovesse ottenere la fiducia rimanendo solo per gli “affari correnti”, stabilire se individuare un’altra figura cui conferire un incarico esplorativo, un pre-incarico, o un incarico pieno, mentre, in alternativa, sentito il parere dei Presidenti delle Camere, procedere al loro scioglimento, convocando, di rimando, i comizi elettorali per nuove elezioni;

3) in caso di difficoltà nella individuazione del Presidente del Consiglio, affidare un incarico esplorativo ai Presidenti della Camera o del Senato, ovvero ad altra figura di alto profilo istituzionale, per la verifica della esistenza o meno di una maggioranza certa (almeno relativa) in entrambi i rami del Parlamento.

Colui che riceve l’incarico esplorativo svolge proprie consultazioni ristrette (come accaduto con la scelta del Presidente della Camera on. Roberto Fico), al termine delle quali riferisce al Presidente  della Repubblica sul loro esito negativo o positivo: 1) nell’ipotesi fosse negativo, il Capo dello Stato dovrà decidere se assegnare un ulteriore incarico esplorativo ad un’altra espressione istituzionale o un incarico pieno ad una personalità di sua fiducia (come sta avvenendo in questi giorni con l’opzione “Mario Draghi”), oppure sciogliere le  Camere e indire nuove elezioni; 2) se favorevole, invece, riscontrata la possibilità di formare una nuova compagine governativa per lui stesso, si passerà dall’incarico esplorativo all’incarico vero e proprio, mentre  laddove tale opportunità sia stata asseverata  in capo ad un altro, sarà quest’ultimo ad essere destinatario dell’incarico o del  preincarico.

Sussiste il preincarico ogniqualvolta il Presidente della Repubblica attribuisca ad una personalità politica il compito di svolgere ulteriori consultazioni onde assumere, in veste di candidato in pectore, elementi di chiarificazione per la formazione del nuovo Governo: il reincarico si tramuterà in un incarico vero e proprio se le consultazioni circoscritte andranno a buon fine.

Gli ultimi sei mesi del suo mandato il Presidente della Repubblica (nel caso di Sergio Mattarella il periodo avrà inizio il prossimo 3 agosto) non può sciogliere le Camere (art. 88, comma 2, Cost.): nel caso in cui il Capo dello Stato si dimetta prima della scadenza naturale del proprio mandato, il successore provvederà a scioglierle, convocando i comizi elettorali.

Le Assemblee possono essere sciolte (art. 88 Cost.), sentiti i Presidenti di Camera e Senato, sia simultaneamente (come è sempre avvenuto), sia singolarmente (come potrebbe avvenire qualora il Senato – evenienza che nelle ultime legislature si è più volte intravista- non abbia maggioranze omogenee e stabili, né assolute (maggioranza dei componenti) e né relative (maggioranza dei presenti).

Scaduto il termine quinquennale di durata del Parlamento si deve procedere immediatamente alla sua sostituzione a seguito di elezioni, salvo il caso eccezionale di dichiarazione di stato di guerra: “La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra” (art. 60, comma 2, Cost.).

Mi auguro che le poche righe qui vergate possano costituire le lenti attraverso le quali si possa meglio comprendere gli accadimenti di queste ultime settimane.

  Prof. Fabrizio Giulimondi

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