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Questo parlamento è ancora costituzionale?

Il potere di scioglimento delle Camere è uno strumento indispensabile per adeguare la rappresentanza popolare ai reali mutamenti dell’opinione pubblica, al di fuori della durata normale delle legislature” (Aldo Moro)

Questo articolo ha come suo intendimento far riflettere il lettore su come meri accadimenti politici possano avere ricadute di non poco conto su aspetti di grande rilievo costituzionale.

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Spirito guida sarà il pensiero del mio Maestro, il compianto prof. Temistocle Martines, ordinario di diritto costituzionale presso l’Università “Sapienza” di Roma, il quale, nella casistica delle ipotesi di scioglimento del Parlamento da parte del Capo dello Stato, inserì nel suo famoso manuale anche il sopravvenuto marcato divario fra rappresentanza parlamentare di uno o più gruppi parlamentari della maggioranza che sostiene il Governo e il corpo elettorale. Questo divario può apparire evidente, per il pensiero del grande giurista, a seguito dell’espletamento di una serie di competizioni elettorali, di ordine generale (politiche, europee) e locale (regionali e comunali; le provinciali non esistono più): il susseguirsi di elezioni che mostrano con prepotente evidenza il costante e robusto indebolimento elettorale di una o più forze politiche della maggioranza politica, nonostante nelle Assemblee esse mantengano molti deputati e senatori, costituisce la cartina tornasole che la democrazia è rispettata soltanto nelle sue sembianze.

Atteso che il  Parlamento risulta essere  lo specchio delle diverse sensibilità politiche presenti nella comunità nazionale e, altresì, considerato che è  il Parlamento a conferire la fiducia al Governo, potrebbe determinarsi un vizio di natura costituzionale che inceppa il circuito elezioni-Parlamento, maggioranza-opposizione, maggioranza-fiducia al Governo e Governo-comunità nazionale/corpo elettorale, emergendo così un conflitto fra la forma ed una sostanza grandemente mutata: i gruppi parlamentari della maggioranza che supporta il Governo hanno una consistenza che non corrisponde più, alla luce di ripetute e plurime elezioni di varia estensione, al “comune sentire” degli elettori.

Per molti decenni questo problema non è stato affatto avvertito dalle Istituzioni, in quanto il c.d. “pentapartito” nelle votazioni regionali o amministrative subiva solo piccoli ritocchi favorevoli o sfavorevoli, parimenti ai due blocchi Centro-Destra e Centro-Sinistra dal 1994 al 2018, le cui gambe potevano sì risentire di  variazioni nelle elezioni intermedie, ma non tali da incidere sul complesso della coalizione (la perdita di qualche punto di una forza veniva generalmente compensata dalla crescita di un’altra dello stesso raggruppamento). La cospicua perdita del rassemblement di Sinistra nelle elezioni regionali del 2000 portarono, infatti, alle dimissioni del Governo D’Alema II il 19 aprile 2000, come atto di sensibilità politica in quanto privo di investitura popolare.

Il pensiero del prof. Martines, le dimissioni del Governo D’Alema II e lo scioglimento delle Camere operato dal Presidente Scalfaro a seguito del favorevole espletamento del referendum tenutosi nell’aprile del 1993, possono costituire senza meno un ottimo ed estremamente chiaro combinato disposto per fornire una chiave di lettura a quanto sta accadendo in questi giorni.

Il successo nell’aprile 1993 del referendum abrogativo di alcune disposizioni della legge elettorale del Senato, ispirato al principio maggioritario, condusse dopo qualche mese all’approvazione di una nuova legge elettorale nella Camera dei deputati anch’essa a vocazione maggioritaria. La metamorfosi fu considerata talmente incisiva da spingere Scalfaro allo scioglimento del Parlamento in completa autonomia – ossia non causata da alcuna crisi politica parlamentare o extraparlamentare -, sentiti i Presidenti del Senato e della Camera ai sensi dell’art. 88 Cost. La chiusura anticipata della legislatura fu motivata dalla profonda innovazione alla modalità di elezione del Senato apportata dalla felice conclusione del referendum del 1993, che fece transitare il sistema da proporzionale a tendenzialmente maggioritario, al pari di ciò che avvenne dopo qualche mese alla Camera dei deputati. Non vanno dimenticati, in alcun modo, i fatti giudiziari legati a “Mani Pulite” che avevano distanziato in maniera traumatica e irreversibile i partiti tradizionali dal sentimento popolare: il pentapartito era maggioranza nelle Aule ma non più nel Paese.

Si andò ad elezioni il 27 e il 28 marzo 1994: non v’era stata, ribadisco, alcuna crisi politica parlamentare o extraparlamentare che aveva indotto allo scioglimento dell’organo legislativo ma una autonoma decisione presidenziale.

Veniamo ad oggi.

Il 4 marzo 2018 (elezioni politiche) il Movimento 5Stelle ha ottenuto alla Camera dei deputati il 32,7% dei voti e al Senato il 32,2%.

In seguito sono susseguite numerose campagne elettorali regionali, che hanno punteggiato la vita istituzionale italiana, sino agli scorsi 20 e 21 settembre. Per essere precisi non solo elezioni regionali ma anche una competizione europea (quindi coinvolgente l’intero territorio nazionale) nel maggio 2019.

Il primo partito italiano, ossia il 5Stelle, fondamentale componente del Conte I e del Conte II, ha visto nell’arco del biennio ridursi al lumicino il proprio consenso elettorale.

Per comprendere ancor meglio la questione, osserviamo la riduzione percentuale dei voti presi dai 5S nelle regionali successive all’ elezione del 4 marzo 2018 rispetto a quelli ricevuti in quest’ultima tornata elettorale (in relazione a quelle medesime circoscrizioni territoriali):

Molise: – 13,22%; Trentino-Alto Adige: – 12,27%; Friuli-Venezia Giulia: – 17,46%; Piemonte: – 13,81%; Basilicata: – 24,05%; Abruzzo: – 20,15%; Sardegna: – 32,78%; Calabria: – 37,12%; Emilia Romagna: – 22,80 %; Puglia: – 35,6%; Campania: – 33,5%; Marche: – 26,6%; Toscana: – 17,9%; Liguria: – 26,6%; Veneto: – 20,3%.

Comparando le elezioni europee del 2019 a quelle politiche del 2018, entrambi coinvolgenti l’intera popolazione italiana, i c.d. “grillini” hanno visto un decremento del 15,60%.

Una decrescita poco felice evidente e consistente, ripetuta in più elezioni di vario genere (nelle comunali successive al 4 marzo i fasti romani e torinesi sono rimasti solo romantiche quanto nostalgiche reminiscenze) e nell’arco di un semplice biennio.

Nel momento in cui scrivo i deputati pentastellati sono 198 (oltre i ventuno che dall’inizio della legislatura hanno abbandonato il gruppo per iscriversi poi in altri) e i senatori, invece, 95 (altri undici sono usciti dal gruppo verso altri lidi): alla luce della drastica, oserei dire draconiana, sforbiciata di consensi ricevuta dal Movimento per volontà del corpo elettorale, se si votasse oggi i numeri originari poc’anzi riportati sarebbero ancora gli stessi?

Il referendum confermativo della legge costituzionale “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari“, celebratosi a mente dell’art. 138, comma 2, Cost. gli scorsi 20 e 21 settembre con l’amplissima vittoria del SI (69,5% contro il 30,4% di No), comporterà una composizione assembleare quantitativamente molto differente rispetto alla antecedente: i senatori passano da 315 a 200, mentre i deputati da 630 a 400, con un “taglio” di 345 parlamentari. È certamente vero che l’entrata in vigore della riforma è rinviata alla prossima legislatura, ma è altrettanto inconfutabilmente vero che l’innovazione è vistosamente di peso e, il precedente scalfariano (conseguente ad un referendum abrogativo ex art. 75 Cost e, pertanto, non di rango costituzionale), può essere a noi tutti di esempio.

Una riforma costituzionale di tale spessore e il referendum che ne è conseguito sono, ovviamente, di cabotaggio ben superiore ad un referendum popolare abrogativo parziale di una legge elettorale di un ramo del Parlamento (quello del 1993 che ha portato allo scioglimento delle Camere nel 1994) e, se un Presidente della Repubblica ha ritenuto opportuno sciogliere le Assemblee motu proprio, senza alcuna crisi parlamentare o partitica, perché ciò non potrebbe verificarsi a seguito del sommovimento istituzionale che stiamo vivendo? E la forma ectoplasmatica assunta da un partito che solo due anni fa era la prima formazione politica italiana nulla tange a livello costituzionale sulla corretta formazione del Parlamento, oltre che sul regolare rapporto funzionale fra la maggioranza politica e parlamentare (di cui la cennata formazione politica ne fa parte come pilastro) e il Governo che essa sostiene? Ed il fatto che ben 15 regioni siano amministrate dalla attuale “minoranza”, a dispetto della “maggioranza” che ne governa soltanto cinque, non provoca alcuna riflessione, alcuna incertezza sulla costituzionalità della attuale formazione del Parlamento? Il Parlamento della XVIII legislatura è ancora entro il perimetro della Carta? Sussistono basi giuridiche per ritenere opportuno (o doveroso) lo scioglimento delle Assemblee ex art. 88, comma 1, Cost.?

Il faro è sempre il medesimo, quello che illumina la Repubblica dal 1948: la necessità indomabile che interessi individualistici o settoriali non umilino e non svillaneggino la sovranità popolare protetta dall’art. 1, comma 2, Cost.

Prof. Fabrizio Giulimondi