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27/10/2020 — VERSO LA CANCELLAZIONE DELLA FIGURA DEL SENATORE A VITA GRAZIE ALLA RIFORMA COSTITUZIONALE “VESCOVI”

Una delle differenze fra modulo di formazione della Camera del Deputati e quello del Senato della Repubblica si evidenzia nella presenza in quest’ultimo di senatori eletti e cooptati: alcuni senatori sono designati direttamente dal Presidente della Repubblica (c.d. senatori a vita nominati o di merito), mentre altri lo diventano automaticamente una volta cessati da Capi dello Stato (per dimissioni come Francesco Cossiga o a scadenza naturale) (c.d. senatori a vita di diritto).

A norma dell’art. 59, comma 2, della Costituzione: “Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.”.

Una prima questione da affrontare è se ciascun Presidente della Repubblica possa nominare cinque senatori a vita nell’arco del suo mandato (che può arrivare a due come è avvenuto con Giorgio Napolitano), oppure fino a cinque, di modo che il numero complessivo dei senatori di nomina presidenziale non sia mai superiore a tale cifra: nella prima ipotesi il potere di nomina è attribuito al titolare dell’Ufficio, mentre nella seconda impersonalmente all’Ufficio presidenziale.

La dottrina prevalente (primo fra tutti Martines) è a favore della seconda soluzione, seguita dalla maggior parte dei Capi dello Stato.

Si può affermare, sino alla innovazione procedurale portata da Sandro Pertini, che “n’era derivata una consuetudine interpretativa, da non contraddire senza alcun valido motivo” (Paladin seguito da D’Orazio).

Il Presidente Pertini (1978-1985) nel luglio del 1984 designò Carlo Bo e Nomberto Bobbio a senatori a vita, varcando per la prima volta il Rubicone dei cinque sentori a vita di nomina presidenziale presenti nell’Aula del Senato. La nomina avvenne con il preventivo assenso del Presidente del Senato, unitamente a quello della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari. Pertanto, all’art. 59, comma 2, della Cost., fu conferita l’interpretazione tracciata dal pensiero dottrinario di minoranza (Ferrari, Modugno): il potere di nomina era riconosciuto ad ogni singolo Presidente della Repubblica – e non all’Ufficio presidenziale -, alla persona in quanto tale, che poteva nel corso del suo mandato nominarne cinque.

Tale linea ermeneutica, fatta propria da Pertini e poi confermata da Cossiga (1985-1992), che ne nominò altri cinque, rischiò di trasformare geneticamente la composizione del Senato della Repubblica, avvicinandolo, seppur in minima parte, alla House of Lords britannica, che vede la maggior parte dei suoi membri a vita, con una piccola porzione persino di discendenza ereditaria.

Alla fine del mandato presidenziale di Cossiga – avvenuto traumaticamente con le dimissioni il 28 aprile 1992 –  il numero complessivo dei senatori a vita   era salito ad 11 (9 di nomina e 2 di diritto).

Il Presidente Scalfaro (1992-1999), fedele alla seconda interpretazione (non oltrepassare la soglia dei cinque di nomina presidenziale), non procedette alla designazione di alcun senatore a vita durante il suo mandato, mentre Ciampi (1999-2006) ne ha nominati cinque, ma attendendo ogni volta che il numero di senatori per merito scendesse sotto il limite di 5, rispettandolo così sino alla fine del settennato.

Sono in carica attualmente sei senatori a vita, cinque nominati per meriti (Mario Monti, Elena Cattaneo, Renzo Piano e Carlo Rubbia, Liliana Segre) ed uno in veste di ex Presidente (Giorgio Napolitano).

È stata, quindi, confermata l’interpretazione più corretta e consentanea al testo ed allo spirito della disposizione costituzionale, secondo la quale i senatori di nomina presidenziale non possono superare il numero complessivo di cinque.

Adesso vediamo quali siano requisiti richiesti per la nomina a senatore a vita.

Il Presidente della Repubblica gode di un ampio margine di discrezionalità nella scelta, avendo il solo limite, anche alla luce dei requisiti previsti dall’art. 59 (“altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario”), di non essere guidato da criteri politici e di parte.

È necessario il presupposto della cittadinanza italiana oltre il requisito del raggiungimento dei quaranta anni di età, al pari dei senatori elettivi, anche se alcuni costituzionalisti (Martines) sostengono che su di esso potrebbe prevalere il criterio selettivo degli “altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario” (e, dunque, il senatore a vita potrebbe avere una età al di sotto della soglia dei quaranta).

L’individuazione di personalità – come accennato –  deve essere scevra da qualsiasi vicinanza politica o partitica, o almeno così dovrebbe essere, visto che, altrimenti, Governi con maggioranze particolarmente flebili potrebbero reggersi solamente con i voti di senatori a vita “politicamente orientati” (penso al Governo Prodi 2006-2008). I senatori a vita debbono possedere, sia al momento della loro nomina che per tutto il loro mandato, quella necessaria terzietà ed equidistanza da tutte le parti in campo, avendo il compito di fornire all’Assemblea quel quid aggiuntivo di saggezza, equilibrio, esperienza e cultura.

Nomine di senatori a vita compiute diversamente potrebbero far emergere indubitabilmente un ristretto “Partito del Presidente” che farebbe la differenza a fronte di talune contingenze politiche e parlamentari, a maggior ragione in un Senato di soli 200 senatori dopo l’approvazione della legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1 (“Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”), confermata dagli elettori nel referendum popolare tenutosi gli scorsi 20 e 21 settembre. Questo articolato ha anche posto la parola fine al cennato dibattito dottrinale su quanti senatori a vita potesse nominare il Capo dello Stato, sostituendo l’art. 59, comma 2, Cost (in particolare il secondo periodo) nella seguente maniera: “Il   numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque“.

È la “Grande Riforma” del sen. Manuel Vescovi a chiudere definitivamente la diatriba sui senatori a vita: l’art. 59 viene cancellato del tutto e, di conseguenza, soppressa la figura del senatore a vita sia come nominato dal Presidente della Repubblica, sia come ex Presidente della Repubblica.

Forse Reagan, Clinton, Bush e Obama, chiuso il loro quadriennio o ottennio, non sono tornati a vita privata?

prof. Fabrizio Giulimondi.