A cura di Marco Gollinelli

C’è un momento in cui occorre fermarsi e guardare la realtà senza veli, ma con occhi capaci ancora di stupore. Controcanto è la rubrica di Marco Gollinelli che osa andare controvento: uno sguardo schietto, a volte duro, ma sempre intriso di poesia. Analizziamo la nostra società senza paura di toccarne le crepe, perché è proprio da lì che entra la luce. Ogni parola è un atto di libertà, ogni riflessione un invito a pensare — non come tutti, ma come sé stessi.
In Italia la parola “privacy” gode di una reputazione quasi sacrale. Viene evocata come diritto fondamentale, come baluardo contro l’invadenza dello Stato, come protezione dell’individuo nell’era digitale. A distanza di oltre vent’anni dall’istituzione del Garante per la protezione dei dati personali, tuttavia, è legittimo domandarsi se questa narrazione pubblica coincida davvero con la funzione reale che l’impianto normativo e istituzionale ha svolto e continua a svolgere nel sistema politico e amministrativo del Paese.
Per comprendere la natura profonda del Garante e della legislazione che lo accompagna, è necessario abbandonare letture idealizzate e tornare al contesto storico e politico in cui tutto nasce. Non per negare il valore della tutela dei dati personali, ma per capire perché quella tutela abbia assunto in Italia una forma specifica, spesso ambigua, e perché oggi mostri segni evidenti di crisi.
La normativa italiana sulla protezione dei dati personali non nasce in un vuoto culturale né come risposta astratta all’avanzare della tecnologia. Prende forma tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila, in una fase in cui il rapporto tra potere, informazione e opinione pubblica subisce una trasformazione radicale. È il momento in cui la diffusione capillare di videocamere, telefoni cellulari dotati di fotocamera, registrazioni audio e una stampa sempre più orientata allo scandalo rende la vita privata delle élite politiche e istituzionali riproducibile, archiviabile e commerciabile.
Non si tratta di una semplice mutazione del costume, ma dell’emergere di una nuova vulnerabilità del potere. La questione non è l’esistenza di comportamenti privati discutibili, spesso penalmente irrilevanti, bensì la possibilità che questi comportamenti diventino materiale di delegittimazione pubblica, sottratto al controllo dei media tradizionali e immediatamente fruibile dall’opinione pubblica. In quel passaggio storico il sistema politico si scopre improvvisamente esposto, incapace di governare la diffusione incontrollata di immagini, audio e testimonianze.
In questo contesto la tutela della privacy assume una funzione che va ben oltre il diritto individuale: diventa una questione di stabilità del sistema. È qui che si innesta uno degli equivoci centrali del dibattito pubblico, l’idea che la privacy riguardi esclusivamente fotografie intime o informazioni sensibili in senso stretto. In realtà la normativa italiana, in linea con quella europea, considera dato personale qualsiasi informazione che renda identificabile una persona. L’immagine pubblica, il comportamento, le frequentazioni diventano così dati a tutti gli effetti.
Questo passaggio produce una conseguenza decisiva. Trasformare l’immagine in dato significa spostare il terreno dello scontro dal piano politico e morale a quello giuridico. La domanda non è più se un rappresentante pubblico abbia tradito un mandato etico o abusato della propria posizione, ma se la diffusione di quella informazione fosse lecita, se vi fosse consenso, se ricorressero i presupposti normativi. Il giudizio si depoliticizza, mentre l’attenzione si sposta dalla condotta del potente a quella di chi l’ha resa visibile.
È in questo scenario che il Garante per la protezione dei dati personali assume un ruolo centrale. Formalmente autorità indipendente chiamata a vigilare sul rispetto della legge, nella pratica diventa progressivamente un luogo di gestione del conflitto tra informazione, potere e opinione pubblica. Non agisce come tribunale morale né come organo repressivo in senso classico, ma interviene attraverso pareri, interpretazioni, linee guida e decisioni spesso successive agli eventi, contribuendo a incanalare il caos mediatico in procedure amministrative e giuridiche.
Questo meccanismo non elimina la gogna mediatica, che infatti continua a manifestarsi con forza, ma ne ridisegna i confini legali. Ne deriva un effetto sistemico: chi dispone di risorse giuridiche, consulenti e competenze riesce a muoversi all’interno delle regole, mentre soggetti meno strutturati restano esposti. La privacy, da diritto universale, rischia così di trasformarsi in uno strumento a efficacia diseguale, capace di proteggere alcuni più di altri.
Parallelamente, negli stessi anni, si afferma un modello economico nuovo e aggressivo: il gossip come industria organizzata. Non più semplice cronaca rosa, ma un sistema fondato sull’estrazione di valore dal segreto. Fotografie, video, confidenze e registrazioni diventano merce, mentre il confine tra informazione, spettacolo e ricatto si fa sempre più sottile. Si sviluppa un ecosistema in cui intermediari, informatori e mediatori costruiscono carriere e profitti sulla vulnerabilità dell’immagine pubblica del potere.
La risposta istituzionale a questo fenomeno non colpisce le radici del problema, ossia la commistione tra denaro, potere e silenzi comprati, ma si concentra ancora una volta sulla regolazione della diffusione delle informazioni. La privacy funziona così come schermo giuridico: non elimina il fenomeno, ma lo sposta su un piano di legalità formale, rendendolo più gestibile senza risolverlo.
Il caso del Garante si inserisce in una questione più ampia, che riguarda il ruolo delle Autorità indipendenti nel sistema italiano. Nate per sottrarre alcune funzioni al controllo diretto della politica, queste strutture finiscono spesso per soffrire di un deficit opposto, quello della responsabilità democratica. I vertici vengono nominati dai partiti, le scelte sono inevitabilmente politiche anche quando vengono presentate come tecniche, e in caso di scandali o inefficienze la responsabilità tende a dissolversi in un gioco di rimandi che lascia il cittadino senza un referente chiaro.
Quando emergono vicende che coinvolgono gli uffici di un’Autorità chiamata a garantire correttezza e legalità, il danno non è solo reputazionale. È strutturale, perché intacca la credibilità dell’intero impianto normativo che quell’Autorità dovrebbe presidiare. A questo si aggiunge un elemento spesso rimosso dal dibattito pubblico: il costo. Le Autorità indipendenti operano con risorse pubbliche, tra personale, sedi, consulenze e strutture, in un Paese che fatica a garantire servizi essenziali efficienti.
Quando la percezione diffusa è che queste istituzioni servano più a proteggere equilibri di potere e se stesse che a tutelare concretamente i cittadini, la frattura tra Stato e società si approfondisce. Le tasse smettono di essere percepite come contributo solidale e diventano imposizione sterile, alimentando sfiducia e disaffezione.
La crisi della privacy in Italia, dunque, non è solo una crisi normativa. È una crisi culturale e politica. Nasce da un impianto che ha scelto di gestire l’indecenza invece di prevenirla, di normare lo scandalo invece di affrontarne le cause strutturali. Nell’era dei social network, dell’intelligenza artificiale e della registrazione permanente, quel modello mostra tutti i suoi limiti. La distinzione tra interesse pubblico, diritto all’informazione e spettacolarizzazione diventa sempre più fragile, mentre un sistema pensato per contenere il danno rischia di trasformarsi esso stesso in parte del problema.
La domanda finale non riguarda soltanto il Garante o la privacy come concetto giuridico. Riguarda il tipo di Stato che si intende costruire: uno Stato che utilizza le regole per proteggere la propria opacità, o uno Stato che accetta il rischio della trasparenza come prezzo inevitabile della democrazia.
