UN MARTEDì DI AGOSTO CON MARK W. MCDOWEL: RIFLESSIONI SULL’AI E DIRITTO D ‘AUTORE

A cura di mark W. Mc Dowell
Quando l’intelligenza artificiale compone una canzone: di chi è il diritto d’autore?
Testi scritti dall’uomo, melodie generate dall’AI, centinaia di versioni scartate e una sola canzone scelta e rifinita dall’autore. Il nuovo confine del copyright passa anche da qui: l’intelligenza artificiale è un autore o uno strumento?
C’è una domanda che, con l’arrivo della musica generata dall’intelligenza artificiale, rischia di diventare molto più frequente nelle aule di tribunale: chi è l’autore di una canzone realizzata con l’aiuto dell’AI?
La domanda sembra semplice, ma la risposta non lo è affatto.
Immaginiamo un caso concreto. Un musicista scrive personalmente il testo di una canzone. Poi utilizza un programma di intelligenza artificiale per sviluppare la melodia, l’arrangiamento e una parte vocale. Il sistema propone decine, centinaia di possibili risultati. Il musicista li ascolta, li scarta o li seleziona, impartisce nuove indicazioni, modifica il processo e alla fine sceglie una determinata versione, che viene ulteriormente lavorata fino ad arrivare al master definitivo.
La canzone è stata “creata dall’intelligenza artificiale”?
Oppure è stata creata da un essere umano con l’ausilio dell’intelligenza artificiale?
La differenza, dal punto di vista del diritto d’autore, è enorme.
La legge italiana ha già dato una prima risposta
Il legislatore italiano ha affrontato espressamente la questione.
La disciplina sul diritto d’autore prevede oggi che siano protette le opere dell’ingegno umano di carattere creativo anche quando siano create “con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale”, purché costituiscano il risultato del lavoro intellettuale dell’autore.
È una formulazione destinata ad avere un peso crescente.
Il punto, infatti, non è più stabilire se l’intelligenza artificiale sia “creativa” nel senso filosofico del termine. Il diritto deve stabilire qualcosa di molto più concreto: qual è stato il ruolo dell’essere umano nella realizzazione dell’opera?
Se una persona si limita a digitare un comando generico e accetta senza modifiche il primo risultato prodotto dalla macchina, la questione della paternità umana è evidentemente più problematica.
Ma se quella stessa persona scrive il testo, definisce il progetto artistico, impartisce istruzioni dettagliate, genera centinaia di alternative, ne valuta i risultati, ne elimina la grande maggioranza, seleziona una melodia, interviene sulla struttura, modifica l’arrangiamento e decide quale sarà la versione definitiva, siamo di fronte a un processo creativo molto diverso.
L’intelligenza artificiale, in questo scenario, diventa uno strumento.
Un nuovo strumento, potentissimo e certamente diverso da quelli del passato, ma pur sempre uno strumento inserito in un processo creativo umano.
L’AI come un sintetizzatore? Sì, ma con una precisazione
È facile fare un paragone con il sintetizzatore, il campionatore, il sequencer o i moderni software di produzione musicale.
Un musicista può utilizzare un sintetizzatore per ottenere un determinato suono. Può utilizzare un campionatore per lavorare su materiale sonoro. Può utilizzare un software per modificare una traccia, cambiare il tempo, costruire un arrangiamento o sovrapporre decine di strumenti virtuali.
Nessuno pensa che il sintetizzatore o il software siano diventati, per questo, gli autori della canzone.
L’intelligenza artificiale rappresenta però un salto tecnologico molto più grande: non si limita a eseguire un comando, ma può proporre autonomamente combinazioni melodiche, armoniche, ritmiche e vocali.
Ed è proprio qui che nasce la questione giuridica.
La risposta più convincente non è sostenere che AI e sintetizzatore siano tecnicamente la stessa cosa. Non lo sono.
Il punto è un altro: il diritto d’autore non protegge la macchina che produce l’opera, ma l’espressione creativa tutelabile e, nel sistema italiano, il lavoro intellettuale dell’autore umano.
La tecnologia può cambiare. Il principio giuridico rimane.
Il particolare che può fare la differenza: le centinaia di canzoni finite nel cestino
C’è poi un aspetto del processo creativo dell’AI che merita particolare attenzione.
Quando un musicista utilizza un sistema generativo, spesso non nasce una canzone, ma ne nascono decine o centinaia.
La prima versione non va bene.
La seconda nemmeno.
La terza è interessante ma non ha il ritornello giusto.
La ventesima ha una buona melodia ma una voce inadatta.
La centesima ha l’atmosfera desiderata, ma la struttura deve essere modificata.
Alla fine una sola versione viene scelta.
Quel processo di selezione non è un dettaglio.
La normativa e la giurisprudenza europea hanno da tempo collegato l’originalità alla presenza di scelte libere e creative dell’autore. La questione, quindi, non dovrebbe essere soltanto “chi ha generato materialmente il suono?”, ma anche chi ha determinato il risultato artistico che alla fine è stato fissato come opera?
Se l’autore ha davanti centinaia di possibilità e decide quale trasformare nella canzone definitiva, il suo intervento può assumere un peso decisivo.
Non significa che ogni selezione di un output AI trasformi automaticamente quel risultato in un’opera protetta. Significa che la selezione costituisce una delle circostanze attraverso cui può essere dimostrato il contributo creativo umano.
Ed è per questo che, nel futuro della musica generata dall’AI, potrebbero diventare importanti anche documenti che fino a oggi nessun musicista avrebbe mai pensato di conservare: prompt, versioni intermedie, file audio, bozze, modifiche, sessioni di lavoro e persino le versioni scartate.
La storia della creazione potrebbe diventare una prova giuridica.
Ma se l’AI ha utilizzato milioni di canzoni per imparare?
Qui il discorso si fa ancora più delicato.
I sistemi di intelligenza artificiale vengono sviluppati utilizzando enormi quantità di dati. Nel settore musicale questo solleva una domanda inevitabile: se il modello ha “imparato” anche da opere protette dal diritto d’autore, il brano prodotto dall’utente è automaticamente illegittimo?
La risposta non può essere un semplice sì.
Bisogna distinguere il modo in cui un modello è stato addestrato dalla natura dell’output concreto che produce.
Sono questioni giuridiche differenti.
La normativa europea sull’intelligenza artificiale ha introdotto specifici obblighi per i fornitori di modelli di AI di uso generale anche in materia di diritto d’autore, mentre la disciplina europea sul text and data mining regola le condizioni alle quali determinate attività di estrazione e analisi dei dati possono essere effettuate.
Ma dal punto di vista dell’utilizzatore finale una domanda rimane fondamentale: il brano che sta pubblicando riproduce effettivamente una parte protetta di una specifica opera preesistente?
Non basta dire che il modello è stato addestrato su milioni di canzoni.
Bisogna dimostrare che cosa, nel brano finale, sarebbe stato copiato.
Una nuova combinazione non è automaticamente una copia
Questo porta a un altro tema centrale: la musica è costruita da un patrimonio comune.
Le sette note musicali non appartengono a qualcuno.
Non appartengono a chi le ha utilizzate per primo.
Una scala musicale non può diventare proprietà esclusiva di un compositore. Lo stesso vale, in linea generale e con le necessarie distinzioni, per elementi musicali comuni, tecniche compositive, strutture, ritmi, accordi e linguaggi che fanno parte del patrimonio condiviso della musica.
Il diritto d’autore protegge l’espressione creativa originale, non l’idea astratta o gli elementi che costituiscono il comune linguaggio artistico.
Questo principio diventa particolarmente importante nell’era dell’AI.
Una macchina può analizzare enormi quantità di musica e produrre una nuova combinazione di elementi. Se il risultato finale non riproduce un’espressione protetta e riconoscibile di una specifica opera precedente, la semplice presenza di elementi musicali comuni non dovrebbe trasformarsi automaticamente in un diritto di esclusiva.
Ma attenzione: dire questo non significa sostenere che qualsiasi frammento copiato sia lecito perché “piccolo”.
La giurisprudenza europea ha chiarito che anche una parte di un’opera può essere protetta quando incorpora elementi che esprimono la creazione intellettuale dell’autore originario.
La vera domanda, dunque, non è soltanto quanto è stato copiato, ma che cosa è stato copiato e se ciò che è stato utilizzato costituisce un’espressione creativa protetta.
E la voce?
Un’altra questione ancora riguarda la voce.
Se l’intelligenza artificiale produce una voce completamente sintetica e non riconducibile a una persona reale, la questione è una.
Se invece il sistema utilizza o riproduce una registrazione preesistente, entrano in gioco anche i diritti sul fonogramma, quelli degli interpreti e gli eventuali diritti sulla registrazione.
Ancora più delicato è il caso in cui venga riprodotta artificialmente la voce riconoscibile di un cantante reale.
Qui non si parla necessariamente soltanto di copyright. Possono entrare in gioco anche i diritti della personalità, dell’immagine e della voce, oltre alle specifiche normative nazionali sulle cosiddette digital replicas.
Per questo la dichiarazione “la voce è stata creata dall’AI” non basta. Bisogna sapere come è stata creata.
Il contratto con il programma AI conta, ma non risolve tutto
C’è poi un altro equivoco da evitare.
Molti servizi di AI prevedono nei loro contratti che i diritti sull’output siano attribuiti all’utilizzatore, almeno nei limiti stabiliti dalle condizioni del servizio.
Questo è importante, ma non significa automaticamente che ogni output sia protetto dal copyright.
Bisogna infatti distinguere tra due questioni:
chi possiede contrattualmente i diritti che il provider può trasferire e se l’opera possiede, secondo la legge applicabile, i requisiti necessari per essere protetta dal diritto d’autore.
Sono problemi diversi.
Il contratto con il provider può regolare i rapporti fra piattaforma e utilizzatore. Non può però modificare la legge sul copyright di un Paese.
Anche per questo è fondamentale conservare i termini contrattuali applicabili nel momento in cui il brano è stato creato. Le condizioni dei servizi AI cambiano e possono prevedere regole differenti a seconda del piano, della data di utilizzo e del tipo di contenuto generato.
La vera domanda che arriverà nei tribunali
Il futuro del copyright musicale probabilmente non sarà deciso dalla domanda:
“Questa canzone è stata fatta con l’intelligenza artificiale?”
Sarà deciso da una domanda molto più sofisticata:
“Quale parte del processo creativo è stata determinata dall’essere umano e quale parte è stata generata autonomamente dalla macchina?”
È una distinzione fondamentale.
Perché una canzone può contenere componenti generate dall’AI e, contemporaneamente, essere il risultato di un processo creativo umano.
Può esserci un testo umano, una struttura scelta dall’autore, una melodia selezionata tra molte alternative, un arrangiamento modificato, una voce sintetica, un lavoro di editing e un master finale determinato dall’uomo.
In quel caso non avrebbe molto senso descrivere l’opera semplicemente come “creata dall’AI”.
Sarebbe più corretto parlare di un’opera umana realizzata con l’ausilio dell’intelligenza artificiale.
Ed è esattamente la distinzione che la legislazione italiana oggi prende in considerazione.
La nuova frontiera sarà la “provenienza creativa”
Potrebbe nascere così una nuova forma di documentazione: una sorta di carta d’identità digitale dell’opera.
Non soltanto il file MP3 o WAV finale, ma la sua storia.
Chi ha scritto il testo?
Quali istruzioni sono state impartite?
Quante versioni sono state generate?
Quante sono state scartate?
Quale versione è stata scelta?
Quali modifiche sono state effettuate?
Quale software è stato utilizzato?
Quali condizioni contrattuali erano applicabili?
La voce è stata sintetizzata da zero oppure deriva da un campione?
Il brano finale contiene elementi riconducibili a una specifica opera precedente?
Sono domande che oggi possono sembrare eccessive. Fra qualche anno potrebbero diventare la normale documentazione di un’opera musicale.
In altre parole, la prova dell’autore potrebbe non essere soltanto la canzone, ma la storia di come quella canzone è nata.
Il paradosso dell’intelligenza artificiale
La rivoluzione dell’AI mette quindi il diritto d’autore davanti a un paradosso.
La macchina può produrre in pochi secondi ciò che un musicista avrebbe impiegato giorni o settimane a realizzare.
Può generare centinaia di possibilità.
Può combinare melodie, ritmi, armonie e timbri con una velocità mai conosciuta prima.
Ma proprio questa capacità rende ancora più importante il ruolo dell’essere umano nella scelta finale.
La macchina può offrire possibilità.
L’autore decide quali possibilità diventano un’opera.
E forse sarà proprio questa la linea che separerà, anche giuridicamente, una semplice produzione automatica da una vera creazione artistica assistita dall’intelligenza artificiale.
Il futuro del copyright musicale, quindi, potrebbe non essere una guerra tra “uomo” e “macchina”.
Potrebbe essere qualcosa di molto più interessante: la nascita di una nuova categoria di opere nelle quali la creatività umana e la potenza computazionale lavorano insieme, senza che lo strumento tecnologico cancelli necessariamente la figura dell’autore.




