BENVENUTI SU STATI UNITI D'ITALIA

Un'Italia Presidenziale, Federale, Meritocratica: sono 3 degli 8 punti con cui vogliamo ridare grandezza al nostro Paese…Unisciti a noi!

29/01/20221 — FAQ: ULTIMO ATTO DELLO STRAVOLGIMENTO DELLE REGOLE DI DIRITTO

In questi mesi del diritto è stato sovvertito tutto, da ultimo anche la gerarchia delle fonti normative. Le fonti indicano gli strumenti grazie ai quali si producono norme che, per essere tali, devono essere generali, astratte ed innovative dell’ordinamento giuridico. La struttura delle fonti è gerarchica procedendo dalla più “alta in grado”, ossia la Costituzione, ai mezzi intermedi (leggi statali e regionali, decreti legge e decreti legislativi), per terminare con quelli secondari (regolamenti nelle loro varie articolazioni).

Come più volte affermato in questa come in altra sede, libertà e diritti costituzionalmente riconosciuti e garantiti possono essere temporalmente circoscritti per ragioni determinate soltanto in forza di legge o atti ad essa equiparati (decreto legge o decreto legislativo).

In palese violazione di ciò, da un anno a questa parte i Decreti del Presidente del Consiglio (DPCM) –  provvedimenti amministrativi del tutto al di fuori della normazione prevista dalla Carta – hanno gravemente limitato libertà e diritti in tema di mobilità, domicilio, lavoro, riunione, professione della fede e iniziativa economica privata.

La copertura costituzionale fornita ai DPCM dai decreti legge risulta essere soltanto formale, salvo in qualche rara ipotesi, in quanto sarebbero dovuti essere soltanto i secondi a disciplinare in tutti i dettagli la portentosa interferenza sulla sfera di azione dell’individuo.

Nell’ultimo trancio di tempo, però, si è andati oltre, ben oltre.

Prescrizioni, obblighi, divieti, facoltà, non sono nemmeno più codificati nei fatidici DPCM ma addirittura nelle FAQ (Frequently Asked Questions), ossia nelle risposte approntate dal Governo, sul proprio sito istituzionale, per chiarire quanto disposto nelle pieghe di questa (pseudo)normativa: si puntualizza (o si dovrebbe puntualizzare) al meglio locuzioni presenti nel testo di cui la generalità della popolazione italiana si presume chieda delucidazioni. I dubbi più ricorrenti possono consistere in cosa si intenda per residenza, domicilio o dimora, oppure per congiunto, parente o affine, o, ancora, per attività motoria o sportiva, tutte espressioni linguistiche che possiedono un risvolto giuridico e necessitano di una opera di esplicitazione.

Un giurista, anche mediocre, rimane basito nel constatare che le FAQ, invero, integrano i testi dei decreti legge o dei DPCM che sono a monte, aggiungendo dettami per nulla in essi previsti: l’opportunità di recarsi nelle seconde case anche fuori dai confini regionali, in affitto o di proprietà basta che siano acquistate o locate entro una certa data, anche appartenenti a parenti (ma non a fidanzati), purché con questi ultimi in siffatta seconda magione non ci si coabiti neppure per un breve lasso di tempo, non è riscontrabile in alcuna parte del decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 (l’art. 1, comma 4, lett. a), si limita ad indicare tale possibilità in relazione ad una abitazione privata “abitata” in ambito regionale), né in alcuna porzione del DPCM emanato in pari data che, all’art. 1, comma 3, si concentra in egual maniera su abitazioni private in ambito regionale. Assistiamo ad una innovazione normativa, ad un supplemento testuale da parte del Governo (o, meglio, dei suoi funzionari) apportato ad un DPCM e, ancor più grave, ad un decreto legge. Una FAQ si deve limitare a spiegare il contenuto o il significato di una parola o di una frase, ma sempre puntualmente dentro il perimetro di quella parola o di quella frase contenuta nell’atto dispositivo che si commenta; certamente le FAQ non possono aggiungere alcunché, in modo artato e surrettizio, ad un articolato che avrebbe dovuto esso stesso esplicitamente stabilire paletti e condotte lecite.

Ma non è finita qui!

Abbiamo assistito alla circolare del 30 marzo 2020 del Capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno che, avendo interpretato fuori dal dato testuale il DPCM fresco di stampa – segnatamente nella parte riguardante l’attività sportiva e motoria -, è stata infilata nel tritacarte da una nota (ossia una dichiarazione) del Ministro dell’Interno il giorno dopo, il 1° aprile.

L’apice della negazione, se non aberrazione, del diritto, si è manifestata con le “raccomandazioni” (sempre contenute nei DPCM), in virtù delle quali si invitano i destinatari a tenere uno specifico comportamento, come, ad esempio, non ospitare nella propria dimora più di un prefissato numero di persone (dal romanzo distopico alla legislazione orwelliana).  Si è forgiato, così, un inesistente strumento legislativo, sconosciuto nel nostro ordinamento come negli altri, almeno occidentali, previsto, invece, con fattezze e funzioni sideralmente diverse, nel diritto comunitario. Le regolae iuris proibiscono o consentono, ossia determinano in capo ai soggetti diritti, obblighi o facoltà: comportamenti “raccomandati” non esistono se non nei rapporti fra genitori e figli….minori.

prof. Fabrizio Giulimondi

One thought on “29/01/20221 — FAQ: ULTIMO ATTO DELLO STRAVOLGIMENTO DELLE REGOLE DI DIRITTO

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *