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13/12/2020 — LE FORME DI STATO E DI GOVERNO

Come annunciato nella mia pubblicazione precedente oggi illustrerò sinteticamente cosa siano e quali siano nella vita reale le “forme di Stato” e le “forme di governo”

Nella nostra tradizione didattica e scientifica le ‘forme di Stato’ designano assetti stabilizzati dei rapporti fra cittadini e Stato quale complesso dei pubblici poteri, ossia l’insieme dei principi e delle regole che caratterizzano un ordinamento statale, attinenti: a) alla titolarità del potere; b) ai rapporti tra autorità e popolo, ossia fra Stato apparato e Stato comunità; c) alle finalità ed ai valori perseguiti dall’ordinamento statale.

Le forme di Stato sono di varie tipologie, a seconda se la classificazione venga effettuata in base al criterio della rappresentatività (Stato democratico, autoritario, totalitario, teocratico), della evoluzione storica (Stato feudale, assoluto, di polizia, liberale, democratico sociale) o, infine, in relazione all’articolazione del potere politico (Stato federale, unitario, regionale).

Le “forme di governo” indicano, invece, assetti stabilizzati dei rapporti fra pubblici poteri, dunque di organizzazione interna dello Stato, cioè l’insieme di regole che determinano: a) la distribuzione dei poteri tra gli organi costituzionali dello Stato (Parlamento, Governo, Capo del Governo, Capo dello Stato, magistratura); b) le relazioni esistenti fra di essi.

Due sono le forme di Governo: monarchica e repubblicana.

La monarchia (che vede al vertice un re, una regina, un principe o un imperatore), a sua volta, può suddividersi in assoluta e costituzionale, qualificabile in pura o parlamentare.

La monarchia assoluta vede un Sovrano assommare in sé il potere legislativo, esecutivo e giudiziario.

Di questa forma di governo la storia europea ne è stata pervasa dal XV al XVII secolo e, oggigiorno, è ancora presente nei Paesi della penisola araba e nell’area mediorientale.

L’Europa vede una larga diffusione di monarchie costituzionali, pure e parlamentari.

Per monarchia costituzionale pura si suole significare l’ordinamento in cui il Sovrano è titolare del potere esecutivo e nomina e revoca i ministri del tutto responsabili solo nei suoi confronti, esercita la funzione legislativa insieme alle assemblee e controlla l’ordine giudiziario.

Il Sovrano è limitato dalla Costituzione che nasce nel 1800 – nella forma dello Statuto ottriato, ossia concesso dal Sovrano stesso – proprio per arginare l’azione senza limiti né vincoli del regnante, pur continuando questi a controllare tutti i poteri dello Stato, in modo diretto (quello esecutivo) ed indiretto (il legislativo ed il giudiziario).

La monarchia sabauda italiana dal 1861 al referendum istituzionale del 2 giugno 1946 è ascrivibile a questa categoria di forma di governo, mentre attualmente il Belgio e l’Olanda sono formalmente monarchie costituzionali pure, seppur solo sulla carta, riconducibili nei fatti a regimi monarchici costituzionali parlamentari, caratterizzati dal mero ruolo rappresentativo del re o della regina (in Europa il Regno Unito, la Svezia, la Danimarca e la Spagna, mentre al di fuori di essa il Giappone con l’imperatore). La nomina del Capo di Governo e dei ministri da parte del Sovrano non elimina in alcun modo la piena autonomia dell’Esecutivo. Sussiste, pertanto, una netta separazione fra il re e il potere legislativo, giudiziario ed esecutivo, sui quali il primo non possiede alcuna incidenza formale e legale.

Passando alla repubblica scopriamo che può essere di tre tipi (presidenziale, parlamentare e semipresidenziale), resi peculiari dalle diverse alchimie nei rapporti fra Parlamento e Governo, Parlamento e Presidente della Repubblica e, infine, fra quest’ultimo e Governo/Presidente del Consiglio/Primo Ministro(Premier).

Nella repubblica presidenziale (al cui interno si muove la riforma costituzionale promossa dal sen. Manuel Vescovi) i cittadini eleggono direttamente il Parlamento (a seconda dei sistemi tutti e due i rami o solo uno, in genere la c.d. Camera bassa) ed il Presidente. È bene precisare che nella repubblica presidenziale per eccellenza, ossia negli Stati Uniti d’America, il Presidente è eletto indirettamente dagli statunitensi in quanto essi votano su base statale i “grandi elettori-delegati” (appartenenti generalmente al partito repubblicano o democratico, ognuno dei quali esprime un candidato alla presidenza ed alla vicepresidenza) che in sede di collegio elettorale eleggono il Presidente ed il correlato Vicepresidente.

Il Presidente di una repubblica presidenziale nomina e revoca i ministri presiedendo il Governo, designa i Grand Commis dello Stato, inclusi i componenti della Corte Suprema e può porre il veto su leggi approvate dal Parlamento in contrasto con il suo programma politico e di governo, pur mancando un legame fiduciario fra lui e le assemblee.

Certamente l’archetipo ed il paradigma della repubblica presidenziale sono gli States, cui si aggiunge Cipro.

Sulla repubblica parlamentare –  sistema al quale aderisce l’Italia (oltre la Germania ed la Grecia), spenderò poche parole: gli elettori votano i deputati ed i senatori che formano una maggioranza  politica che conferisce la fiducia ad un Governo  composto dal Presidente del Consiglio, nominato – generalmente in quanto leader del partito o della coalizione che ha vinto le elezioni –  dal Presidente della Repubblica, oltre dai ministri, designati sempre dal Capo dello Stato su proposta  del Presidente del Consiglio, sui quali questi non è in alcun modo gerarchicamente sovraordinato; il Presidente della Repubblica è tendenzialmente una figura super partes, rappresentativa dell’unità nazionale, garante della Costituzione ed  esercitante una moral suasion sugli altri apparati statuale; la magistratura è autonoma ed indipendente rispetto al Potere legislativo e a quello esecutivo.

In merito alla repubblica semipresidenziale ecco quali sono le sue caratteristiche: Il Presidente è eletto dal Popolo e nomina il Primo Ministro e, su sua proposta, i ministri; il Governo può essere sfiduciato dal Parlamento (in genere dal ramo del Parlamento direttamente eletto dalla Comunità nazionale), il quale, però, è impossibilitato a sfiduciare il Presidente della Repubblica proprio perché votato dai cittadini.

Vediamo che la funzione governativa ed esecutiva è svolta (in buona parte) dal Presidente della Repubblica, unitamente al Governo presieduto da un Presidente del Consiglio da lui direttamente voluto e che a lui rimette il mandato in caso di dimissioni volontarie o conseguenti alla sfiducia assembleare.

Non da ultimo il Presidente della Repubblica semipresidernziale è titolare del potere di scioglimento del Parlamento.

L’ordinamento francese ne è l’esempio più notorio, cui si associano gli ordinamenti austriaco, finlandese ed irlandese.

L’Italia partorita dal disegno di legge costituzionale di Vescovi è sotto l’aspetto della forma di Stato di natura federale, mentre come forma di governo presidenziale.

Prof. Fabrizio Giulimondi

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